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Giurisprudenza commentata |
Nascita dell'obbligo contributivo nell'ipotesi di vendita medio tempore dell'unità immobiliare
Cass. civ.
Il Supremo Collegio ribadisce il suo orientamento riguardo al momento della nascita dell'obbligo contributivo, precisando, sul versante processuale, che la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista, ex art. 66, comma 4, disp. att. c.c. nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide in base al titolo o, in mancanza, in parti uguali, sicché, qualora il creditore convenga in giudizio più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanni uno solo di essi, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del condebitore solidale e, quindi, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega a quest'ultimo, non ha interesse ad impugnare tale sentenza, nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa.
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Servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia: requisiti sostanziali e costitutivi
Trib. Torino
La servitù di passaggio, pedonale o carrabile, non si costituisce solo per volontà testamentaria o negoziale delle parti che, in apposito atto scritto e trascritto, determinano la qualità e l'estensione del pondus, accordandosi anche sull'entità del relativo indennizzo. La legge, infatti, prevede anche la servitù per destinazione del padre di famiglia, che trova il suo fondamento in un atto unilaterale di separazione del fondo appartenuto in origine ad un solo proprietario. In questo caso, i presupposti e le condizioni previsti per la legittimità di tale servitù sono elementi imprescindibili nella loro unitarietà.
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L'errore invocabile ai fini dell'art. 69, n. 1), disp. att. c.c. è quello rilevante e necessario per la corretta determinazione del valore delle tabelle
Trib. Catania
La sentenza del Tribunale di Catania si occupa del tema della revisione delle tabelle millesimali e, in particolare, delle condizioni in presenza delle quali è possibile addivenirvi. Nello specifico viene in evidenza l'ipotesi di cui al n. 1) dell'art. 69 disp. att. c.c., secondo il quale i valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c. quando risultano essere conseguenza di un errore.
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Inadempimenti reciproci nella locazione ad uso non abitativo tra manutenzione straordinaria e indennità per la perdita dell'avviamento
Trib. Torino
La vicenda esaminata dal Tribunale di Torino riguarda una locazione ad uso non abitativo che, nel corso del rapporto, ha presentato una serie di aspetti particolarmente interessanti connessi a dedotti reciproci inadempimenti. Il giudizio ha avuto inizio con lo sfratto per finita locazione promosso dalla locatrice che ha richiesto altresì il versamento dell'indennità di occupazione che la conduttrice aveva cessato di corrispondere. A tale domanda, hanno fatto seguito una serie di eccezioni della conduttrice legate a dedotti inadempienti della locatrice che avrebbero determinato la correlata risoluzione del contratto per inadempimento. Inadempimento che, in particolare, si riferiva alla mancata corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento e all'omessa esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, in difetto dei quali il complesso immobiliare risultava solo parzialmente utilmente fruibile, ragione per cui la conduttrice aveva ritenuto di potere autoridursi il canone di locazione.
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Omesso pagamento dei canoni di palestra e piscina durante il lockdown e risoluzione del contratto di locazione
Trib. Roma
Il Tribunale di Roma ritiene che, in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione (seppur dovuto alla chiusura dell'impianto sportivo per il lockdown), non sussistano rimedi né generali né specifici che consentano al conduttore di legittimare il mancato pagamento, conseguendone che viene accolta la domanda del locatore di risoluzione del contratto di locazione per morosità.
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Scaduta la proroga biennale, nell'inerzia delle parti, i contratti di locazione agevolati si rinnovano ogni volta tacitamente per un ulteriore biennio
Trib. Torino
La fattispecie sottoposta all'esame del giudice di merito sabaudo aveva per oggetto la verifica (in caso di mancata disdetta esercitata dai contraenti nei termini di legge) della reale durata dei taciti rinnovi, successivi alla prima proroga contrattuale normativamente prevista, del contratto di locazione a canone agevolato (o concordato), stipulato dalle parti ex art. 2, comma 5, della l. n. 431/1998; il tutto nel tentativo di chiarire, così in via definitiva, il significato dell'espressione “alle medesime condizioni” previsto, appunto, per il tacito rinnovo, dall'ultimo periodo del menzionato articolo.
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Responsabilità della curatela del fallimento del conduttore per i danni alla res locata che giustificano il rifiuto del locatore alla riconsegna
Cass. civ.
La Cassazione con la pronuncia in commento - annullando l'impugnato decreto emesso in sede di opposizione allo stato passivo approvato dal giudice delegato e rinviando al giudice a quo per un nuovo esame della domanda ex art.1591 c.c. avanzata dal locatore - ha censurato l'affermazione del Tribunale secondo il quale, benché subentrata nella posizione del conduttore fallito, la Curatela non sarebbe tenuta all'adempimento di un'obbligazione di fare in forma specifica (nella specie, l'esecuzione di opere edili), mentre l'eventuale risarcimento dei danni, certamente imputabili al suddetto conduttore, e risalenti ad epoca precedente la dichiarazione di fallimento, rappresenterebbe un credito concorsuale da insinuare al passivo, previa quantificazione, che non poteva, però, condizionare la riconsegna dell'immobile locato.
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Modifica nella frequentazione dei corsi universitari e risoluzione della locazione per sopravvenuta pandemia
Trib. Milano
Il rimedio della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere attivato, ai sensi degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico - e, quindi, non soltanto dal debitore - ma anche dal creditore il cui interesse a riceverla sia venuto meno. Non si verifica alcuno squilibrio del sinallagma contrattuale neanche per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 c.c., quando il locatore continua a garantire il godimento dell'immobile al conduttore nei termini pattuiti dal contratto, ancorché con modalità diverse conseguenti alla pandemia da Covid, che ha consentito la frequenza ai corsi universitari solo on line e non in presenza, con diritto al pagamento del canone.
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Imprescrittibilità dell'azione reale volta al rispetto delle distanze legali e convenzione derogatoria contenente obbligazioni di natura personale
Cass. civ.
Con una recente ordinanza, il Supremo Collegio, a fronte di una convenzione che, benchè trascritta, aveva concesso, in favore del proprietario del fondo confinante, il diritto di mantenere l'opera a distanza inferiore di quella legale, ricevendo dal predetto un corrispettivo, fatta salva la revoca in caso di vendita dell'immobile interessato, una volta qualificata tale convenzione come obbligazione di natura personale, ha pur sempre riconosciuto al concedente la facoltà di agire per il rispetto delle distanze legali, nei confronti del terzo acquirente, senza limiti di tempo.
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Installazione di condizionatore, preclusione all'esercizio dello ius tollendi per fatto imputabile al locatore e pagamento dell'indennità al conduttore
Trib. Torino
Chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di parte ricorrente volta al pagamento dell'indennità ex art. 1593 c.c., quale compensazione per l'installazione, nell'immobile di proprietà dei convenuti, che a suo tempo conduceva in locazione, di un impianto di condizionamento, ritenuto essere un'addizione, stante il rifiuto di riconsegna opposto dalla ex locatrice, motivato in base all'asserito danno che sarebbe derivato all'immobile dall'asportazione dei beni, il Tribunale, nel qualificare le opere addizioni - contrariamente alla tesi della convenuta locatrice, che eccepiva trattarsi di miglioramenti necessitanti il proprio consenso - e, considerato che, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria testimoniale, l'asporto delle medesime, pur agevolmente realizzabile, era divenuto impraticabile, stante la vendita delle medesime unitamente all'immobile, con conseguente impossibilità, per la parte conduttrice, di vedersele restituite, accertato che lo ius retinendi esercitato dai convenuti fosse, pertanto, ingiustificato, li condannava al pagamento, in solido, a favore di parte ricorrente, della suddetta indennità, ivi motivatamente discostandosi dalla CTU.
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