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Giurisprudenza commentata |
Affittacamere, locazione commerciale e morosità
Trib. Roma
Il Tribunale di Roma si pronuncia sulla qualificazione giuridica della locazione di immobile che il conduttore intende adibire ad attività di affittacamere, facendo chiarezza sulla natura della sottostante pattuizione con-trattuale, specificando come i profili giuridici che riconducono tale utilizzazione abbiano portata ed applica-zione assai specifiche e, infine, si sofferma sulla facoltà del locatore che agisce per finita locazione di cumu-lare nella stessa azione anche la domanda di pagamento di canoni scaduti. La pronuncia traccia con grande chiarezza i diversi profili giuridici sottesi alle diverse fattispecie e si apprezza anche la continuità interpretati-va rispetto al recente orientamento di legittimità, che ha affrontato e risolto (con esiti analoghi, seppur avuto riguardo al diverso aspetto della violazione del regolamento condominiale) il problema delle attività ricettive (affittacamere/bed&breakfast) in condominio.
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Nel caso di danno da fatto illecito in condominio, è applicabile il principio della parziarietà?
App. Bologna
Il giudice del gravame è stato chiamato a riformare la pronuncia di prime cure in ordine all’applicazione del principio di parziarietà, in luogo di quello di solidarietà, nonostante quest’ultimo meglio si adatti in caso di all’applicabilità della regola alle obbligazioni da fatto illecito.
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L’errore sulla forma utilizzata per proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo in materia locatizia può costare caro ma non troppo
Cass. civ.
Le Sezioni Unite della Cassazione prendono atto delle notevoli differenze operative cui si perviene a seconda che l'errore sul modello dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia risulti soggetto alla disciplina del mutamento del rito dettata dall'art. 4 del d.lgs. n. 150/2011 (ove, cioè, si tratti di controversia promossa in forme diverse da quelle regolate dal medesimo decreto legislativo), oppure soggetto all'operatività del principio di conversione, il quale comporta lo slittamento in avanti del momento di efficacia dell'atto (ove, cioè, sia adottata la forma propria del rito ordinario in luogo di quella tipica del rito speciale delle controversie di lavoro, o viceversa).
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Il diritto d'uso esclusivo delle facciate non può essere riservato, anche se al momento di costituzione del condominio, ad un solo condomino
App. Milano
Con una recente sentenza di merito, emessa in sede di appello, vi è stato - e non poteva essere diversamente - un deciso allineamento all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sul tema della legittima costituzione di un diritto d'uso esclusivo sulle parti comuni di un edificio in condominio, affermando, in buona sostanza, che il diritto d'uso è solo quello disciplinato dal codice civile come diritto reale.
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Nulla la delibera assembleare che dispone sull'androne se ivi esiste un condominio parziale
Trib. Roma
È nulla la delibera assembleare che decide di spostare alcuni bidoni della spazzatura in un androne condominiale, laddove questa parte sia deputata a servire solo una parte del condominio e, anche per previsioni regolamentari, sia quindi in una condizione di condominio parziale.
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Il patto di manleva inserito nel contratto di locazione non copre le spese condominiali e legali
Trib. Ravenna
Il Tribunale rigetta la richiesta di manleva proposta dalla proprietà nei confronti del conduttore di un immobile, afferente il pagamento delle spese condominiali e legali maturate a seguito di una procedura di pignoramento precedentemente intrapresa dal terzo creditore, in quanto la relativa obbligazione è estranea al contenuto del suddetto patto, avente ad oggetto unicamente le pretese di terzi con specifico riferimento alla licenza ed alle autorizzazioni del mallevadore necessarie ad esercitare la gestione unitaria delle unità immobiliari di proprietà del mallevato.
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Nelle locazioni di immobili ad uso non abitativo il versamento tardivo del canone non sana la morosità del conduttore
Trib. Nocera Inferiore
La fattispecie sottoposta all'esame del giudice di merito aveva per oggetto la verifica della liceità della domanda, avanzata da parte attorea, di convalida di sfratto per morosità del conduttore e di contestuale emissione di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c.; il tutto considerando che l'inquilino convenuto (pur trattandosi di locazione non abitativa, perciò estranea alla disciplina di cui all'art. 55 della l. n. 392/1978) aveva comunque provveduto, successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto e davanti all'autorità giudiziaria, a versare al locatore non solo i canoni già scaduti (oggetto della detta intimazione), ma altresì quelli ancora in corso di scadenza.
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L'amministratore cessato dalla carica non è soggetto alla revoca giudiziaria
App. Firenze
Ancora una sentenza di merito in materia di revoca giudiziaria dell'amministratore in prorogatio, dove il giudice dell'appello concorda con l'orientamento che nega la possibilità di revocare, in sede di contenzioso, l'amministratore cessato dalla carica che prosegua nella sua attività gestionale, ma con un distinguo. Se l'attività è tale da dimostrare che il rappresentante del condominio, privo di mandato, continua ad esercitare il mandato nella sua qualità, la sua revoca è possibile ed è compatibile con le norme che disciplinano il condominio.
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Perplessità costituzionali sulla difesa personale dell'intimato nel procedimento per convalida di sfratto
Corte cost.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità avente ad oggetto la compatibilità con il diritto di difesa e i principi del giusto processo del procedimento per convalida di sfratto nel quale è prevista, per il solo intimato, la facoltà di partecipare personalmente (i.e. senza l’avvocato).
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Tribunale Roma: valenza dei Dpcm e inadempimento del conduttore
Trib. Roma
Il Tribunale di Roma sostiene che il conduttore - al quale viene intimato lo sfratto per morosità, non avendo adempiuto regolarmente al pagamento dei canoni locatizi mensili - per contestare il proprio inadempimento non può richiamarsi alle misure restrittive dettate dal Governo italiano con i D.P.C.M. durante l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, avendo, questi, natura provvedimentale e non già normativa.
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