Anche a seguito della riforma intervenuta con la l. 11 dicembre 2012, n. 220, il condominio edilizio, nella definizione normativa del codice civile «condominio negli edifici», si caratterizza come «ente di gestione», privo di personalità giuridica ovvero anche di mera autonoma soggettività che permetta di ravvisare una situazione di alterità tra esso e i singoli condomini.
In quanto tale, per il concreto assolvimento degli scopi tipicamente assegnatigli, ossia la conservazione delle parti comuni e la prestazione dei servizi di interesse collettivo, esso opera attraverso l'adozione di atti negoziali posti in essere dai suoi apparati, spesso impropriamente definiti «organi», ossia l'assemblea e l'amministratore e che, una volta legittimamente adottati, divengono vincolanti, quanto ai pertinenti effetti, per tutti i condomini.
Da qui la necessità, avvertita già dal legislatore e ancor più valorizzata dalla giurisprudenza, di apprestare meccanismi per far sì che tale attività di governo si attui nel fedele rispetto del dato normativo e nel coordinamento funzionale con il perseguimento di detti risultati, prevedendo, in favore del singolo condomino, la possibilità di reagire avverso i singoli provvedimenti di gestione che, in concreto, divergano dal paradigma di riferimento avendo,...
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