Fino all'intervento delle Sezioni Unite del 2010, la giurisprudenza di legittimità era abbastanza costante nell'affermare - come, peraltro, anche per l'approvazione - la necessità della deliberazione unanime di tutti i partecipanti al condominio per la modifica delle tabelle millesimali, sicché la decisione adottata a maggioranza, esorbitando dalle attribuzioni dell'assemblea - circoscritte, ai sensi dell'art. 1135 c.c., all'amministrazione dei beni comuni nel rispetto dei criteri fissati dalla legge o dalla volontà unanime dei condomini - era considerata invalida, sia pure con diverse sfumature (v., tra le tante, Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2001, n. 13631; Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2001, n. 2301; Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2000, n. 126; Cass. civ., sez. II, 2 giugno 1999, n. 5399; Cass.civ., sez. II, 19 febbraio 1997, n. 1511; Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1455; Cass. civ., sez. II, 4 giugno 1993, n. 6231).
Del resto, la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio era, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che doveva ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nella delibera dell'assemblea approvata, però, da tutti i condomini...
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