L'attuale penultimo comma - prima della l. n. 220/2012, era l'ultimo - dell'art. 1138 c.c. stabilisce un duplice ordine di limiti al potere dispositivo delle norme del regolamento di condominio: «Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, comma 2, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c.»
Il disposto in esame, quindi, contempla due distinte disposizioni, l'una generica e l'altra specifica: la prima esclude che i regolamenti possano menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e la seconda dichiara inderogabili, in nessun caso, le disposizioni del codice civile sopra richiamate (in dottrina, Peretti Griva, secondo il quale «la prima appare limitare la sua portata ai diritti di ogni condomino, con carattere evidentemente privatistico, lasciando, quindi, del tutto integre le posizioni dei singoli di fronte al contratto condominiale, che è legge tra le parti e, quindi, fonte di diritti; la seconda, invece, appare essere assoluta ed incondizionata, mostrando di voler esigere sempre, e pertanto anche di fronte al consenso unanime dei partecipa...
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