È pacifico che il servizio di pulizia nel condominio possa essere svolto da terzi legati con un contratto d'opera, facendo, però, attenzione che, a fronte dell'esecuzione continuata del relativo servizio, potrebbe opporsi il limite annuale di spesa, come desumibile dal combinato disposto degli artt. 1129, comma 10, 1135, nn. 2 e 3, c.c. (Cass. civ., sez. II, 21 agosto 1996, n. 7706).
Invero, il servizio di pulizia non è incompatibile con la figura del lavoro autonomo per il fatto che l'attività lavorativa debba coordinarsi con le necessità di chi ha conferito l'incarico o per la natura fissa della retribuzione, ove difetti l'assoggettamento del prestatore d'opera al potere direttivo dell'imprenditore (Cass. civ., se. II, 29 aprile 1983, n. 2979).
In proposito, si è ritenuto che ben può il servizio di pulizia di locali costituire l'oggetto di un contratto ai sensi dell'art. 2222 c.c., quando il prestatore prometta soltanto il risultato utile perseguito dalla controparte e goda per converso di una piena autonomia quanto alle modalità di svolgimento del servizio stesso e all'impiego delle proprie energie lavorative; in tal caso, né la ripetizione giornaliera della prestazione, né la corresponsione di un compenso fisso sono elementi sufficienti a rendere configurabile la continuit...
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