Per comprendere il problema del litisconsorzio nelle cause in cui è parte il condominio o comunque vengono in gioco interessi condominiali, occorre necessariamente tracciare, sia pure brevemente, quelli che sono le caratteristiche della legittimazione attiva e passiva in materia condominiale.
In questo senso, la riforma approntata dalla l. n. 220/12 non ha apportato, in punto capacità o anche solo «soggettività» giuridica del condominio, un contributo significativo in senso innovativo rispetto al sistema previgente.
Ne consegue, quindi, che il punto di partenza dal quale occorre muovere è che il condominio non è un soggetto giuridico dotato di personalità giuridica distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, per cui l'amministratore, per effetto della nomina ex art. 1129 c.c., ha soltanto una rappresentanza ex mandato dei vari condomini e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni (Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2000, n. 7891; Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1993, n. 12304; Cass. civ., sez. II, 22 novembre 1986, n. 6881).
D'altronde, nel condominio l'amministratore di condominio può e a certe condizioni deve essere nominato, ed è soprattutto in ques...
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