Il comma 1 dell'art. 1137 c.c. è rimasto immutato, ma, riferendosi alle delibere prese dall'assemblea “a norma degli articoli precedenti”, comunque arricchiti a seguito della Riforma del 2013, la previsione normativa continua ad essere viziata per difetto.
Invero - escluso il riformulato art. 1136 c.c., che disciplina l'iter per addivenire ad una valida decisione (quanto a convocazione, costituzione, votazione, verbalizzazione, ecc.), anche se oggi indica, sia pure sotto il profilo del quorum, altre ipotesi di competenza dell'organo gestorio - il richiamo immediato è all'art. 1135 c.c., il quale, ai punti da 1) a 4), menziona espressamente le “attribuzioni” dell'assemblea, ossia, rispettivamente, la conferma dell'amministratore e l'eventuale sua retribuzione, l'approvazione delle spese occorrenti e la relativa ripartizione tra i condomini, l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e l'impiego del residuo della gestione, le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni previa obbligatoria costituzione di un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.
A sua volta, l'art. 1135 c.c., quando parla delle attribuzioni dell'assemblea, si riferisce, altresì, “a quanto stabilito dagli articoli precedenti”: si pensi a quelle interessanti l'amministrato...
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