La materia condominiale è disciplinata da una serie di norme, la prima delle quali è costituita dal fondamentale art. 1117 c.c., che elenca quali sono le “parti comuni dell'edificio”:confermato, dunque, l'elemento qualificante il rapporto di condominio nel legame di accessorietà, materiale e funzionale, tra le cose di proprietà comune e le unità immobiliari di proprietà esclusiva, il novellato art. 1117 c.c., che rimane la norma-base dell'istituto del condominio, elenca cosa è «oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio», a meno che - come in passato - il contrario non risulti dal titolo.
Venendo ad un esame più particolareggiato, si registra la permanenza, seppur arricchita nei contenuti, dell'impostazione del vecchio testo, ossia l'articolazione in tre numeri, salvo l'aggiornamento riguardo alle innovazioni tecnologiche che, intervenute nelle more, ossia dal codice civile del 1942 ad oggi, hanno radicalmente trasformato il panorama delle parti comuni e delle correlate utilità funzionali alle abitazioni.
Più nel dettaglio, al n. 1), sono menzionate tutte “le parti dell'edificio necessarie all'uso comune”, ossia alla stessa costruzione, di solito trattandosi di parti costitutive essenziali del fabbricato, indispensabili e non susc...
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