Il decoro architettonico è, ad un tempo, una qualità dell'edificio, dotata di riscontro patrimoniale, e un limite conformativo del contenuto originario del diritto di proprietà di ciascun condomino, riducendone ab origine il potere di godimento in ordine sia ai beni comuni sia a quelli in titolarità esclusiva.
Sul piano dispositivo si impone in primo luogo come valore immateriale che risulta dalla considerazione complessiva dell'edificio (o di singole sue parti) e incide, tuttavia, sul valore commerciale di ciascuna unità immobiliare: un bene patrimoniale comune, quindi, ai sensi dell'art.1117 c.c. che ha trovato, a seguito della legge di riforma l. n. 220/2012, un espresso riscontro nella previsione delle «facciate» tra le parti qualificabili ex lege in situazione di condominio c.d. necessario ai sensi dell'art.1117, n. 1), c.c.
Nel contempo, tale valore assolve il ruolo di limite conformativo della proprietà urbana in ordine sia alle innovazioni apportabili ai beni comuni (artt.1117-ter, comma 5, e 1120, comma 4, c.c.) sia alle mere modificazioni di tali beni (artt. 1102, comma 1, 1122-bis, commi 1 e 3, c.c.) nonché alle stesse opere interne alle unità immobiliari in proprietà esclusiva (art.1122, comma 1, c.c.).
Il decoro architettonico è costantemente richiamato, nelle su...
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