Quando i condòmini sono più di otto l'assemblea nomina un amministratore (art. 1129, comma 1, c.c.) che, in virtù di quanto previsto dal successivo art. 1131, commi 1 e 2, c.c. e nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea l'amministratore ha la rappresentanza processuale dei partecipanti, potendo agire ed essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, come essere destinatario della notifica dei provvedimenti dell'autorità amministrativa che riguardino il condominio.
Ove, tuttavia, l'amministratore non sia stato nominato (né alcuno dei condomini abbia agito ex art. 1129, comma 1, c.c. per ottenerne la nomina dall'autorità giudiziaria) o sia deceduto, ovvero sia stato destinatario di provvedimento limitativo della capacità di agire ovvero, ancora, sia stata sospesa la relativa delibera di nomina, ex art. 1137 c.c. (Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1960, n. 1803), l'art. 65 disp. att. c.c. prevede che chi intenda iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti al condominio e non voglia convenire in giudizio tutti i condomini (Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1983, n. 255), può richiedere all'autorità giudiziaria la nomina di un curato...
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