Ai sensi dell'art 1129, comma 3, c.c., nella versione ante riforma del 2013, l'amministratore poteva essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'art. 1131, ultimo comma, c.c. se per due anni non aveva reso il conto della sua gestione, ovvero se vi erano fondati sospetti di gravi irregolarità.
Il nuovo art. 1129, comma 11, c.c., come novellato dalla l.n. 220/2012, prevede che la revoca l'amministratore possa essere revocato in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. La revoca può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dall'art. 1131, comma 4, c.c., se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) dell'undicesimo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ric...
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