L’art. 1129, comma 1, c.c. - così come riformato dalla l. n. 220/2012 (con decorrenza dal 18 giugno 2013) - prevede che, «quando i condomini sono più di otto, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario»(riproducendo, in buona sostanza, il disposto contenuto nell’art. 16 del r.d. 15 gennaio 1934, n. 56, convertito nella l. 10 gennaio 1935, n. 8, secondo il quale «se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini»).
Le novità apportate dalla Riforma riguardano, pertanto, sia l’elevazione della soglia - da quattro ad otto - oltre la quale scatta l’obbligatorietà della nomina di un amministratore nel condominio, sia il conferimento della legittimazione ad adire l’autorità giudiziaria per la nomina anche all’amministratore dimissionario.
Rimane fermo, invece, il quorum qualificato contemplato per l’approvazione della delibera che, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 1136 c.c., richiede “sempre” (ossia in prima e seconda convocazione) “la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”.
Va, peraltro, evidenziato il carattere “permanente” di tale disposto, poiché contiene una normativa che ...
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