Il Supremo Collegio ribadisce il suo orientamento riguardo al momento della nascita dell'obbligo contributivo, precisando, sul versante processuale, che la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista, ex art. 66, comma 4, disp. att. c.c. nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide in base al titolo o, in mancanza, in parti uguali, sicché, qualora il creditore convenga in giudizio più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanni uno solo di essi, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del condebitore solidale e, quindi, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega a quest'ultimo, non ha interesse ad impugnare tale sentenza, nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa.
Il contenuto integrale è riservato solo agli utenti abbonati che hanno effettuato la Login.
ABBONATI ONLINE |
Preferisci vedere il prodotto insieme a un nostro esperto? |
Scegli la configurazione e la modalità di pagamento preferita. Attiva subito il tuo abbonamento
ABBONATI >
|
Scopri le caratteristiche e le logiche di navigazione del portale RICHIEDI UN APPUNTAMENTO CON UNO DEI NOSTRI AGENTI
APPUNTAMENTO > |