Il regolamento assembleare - peraltro, l'unico contemplato dal Legislatore codicistico - rappresenta lo “statuto convenzionale” del condominio - terminologia, un po' aulica, adoperata da Cass. civ., sez. II, 29 novembre 1995, n. 12342; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1990, n. 2590 - efficace solo nell'orbita dell'ente, cui devono richiamarsi tutti i singoli partecipanti al condominio medesimo, e chi vi entra a far parte, per il solo fatto di essere diventato condomino, automaticamente ne resta soggetto (d'altronde, con l'acquisto di un'unità immobiliare dello stabile, è annessa inscindibilmente la quota di comproprietà sulle parti comuni).
Il condominio sorge pleno iure con il frazionamento, da parte dell'unico proprietario, di un edificio le cui unità immobiliari vengono attribuite a più soggetti in proprietà esclusiva, sicché la formazione del regolamento si inserisce, a sua volta, senza alcun carattere di preliminarità, nel novero delle attribuzioni demandate al potere deliberante dell'assemblea (che si autodisciplina per il futuro).
A proposito del regolamento assembleare si parla anche di regolamento di origine “interna” - per contrapporlo a quello di origine “esterna” - per evidenziare che è il gruppo che si autorganizza, con un processo formativo che è tutto interno, dall...
Il contenuto integrale è riservato solo agli utenti abbonati che hanno effettuato la Login.
ABBONATI ONLINE |
Preferisci vedere il prodotto insieme a un nostro esperto? |
Scegli la configurazione e la modalità di pagamento preferita. Attiva subito il tuo abbonamento
ABBONATI >
|
Scopri le caratteristiche e le logiche di navigazione del portale RICHIEDI UN APPUNTAMENTO CON UNO DEI NOSTRI AGENTI
|