L'alloggio gratuito di servizio rappresenta, di regola, una quota in natura della retribuzione del portiere o, secondo alcuni, una prestazione accessoria alla medesima retribuzione; ovviamente, l'alloggio deve essere abitabile e, in caso contrario, il datore di lavoro risponde dei danni alla salute dello stesso dipendente o dei suoi familiari (in particolare, l'art. 16 del CCNL di settore regolamenta l'alloggio di servizio; v., anche se datata, App. Roma 30 marzo 1971).
Dal canto uso, il codice civile dedica una disposizione ad hoc (l'art. 1117, n. 2) ai locali per la portineria e l'alloggio del portiere, i quali sono considerati beni comuni, salvo che il contrario non risulti dal titolo (v., ex multis, Cass. civ., sez. II, 9 aprile 1998, n. 3667; Cass. civ., sez. II, 23 agosto 1986, n. 5154; tra le pronunce di merito, v. App. Milano 4 ottobre 1977: nella specie, nel contratto di compravendita, non era specificato che le entità immobiliari indicate fossero le sole ad essere comuni, né tantomeno era stata usata una formula equivalente, sicché alla clausola non poteva attribuirsi un significato derogatorio al disposto dell'art. 1117 c.c.).
Il contenuto integrale è riservato solo agli utenti abbonati che hanno effettuato la Login.
ABBONATI ONLINE |
Preferisci vedere il prodotto insieme a un nostro esperto? |
Scegli la configurazione e la modalità di pagamento preferita. Attiva subito il tuo abbonamento
ABBONATI >
|
Scopri le caratteristiche e le logiche di navigazione del portale RICHIEDI UN APPUNTAMENTO CON UNO DEI NOSTRI AGENTI
|