Uno dei primi incombenti nello svolgimento della riunione condominiale è costituito dalla nomina del presidente e del segretario dell'assemblea, anche se non esiste alcuna disposizione di legge che obbliga l'organismo deliberante in tal senso.
Le uniche norme che prevedevano tali soggetti avrebbero potuto rinvenirsi, rispettivamente, nell'art. 67, comma 3, disp. att. c.c. e, sia pure per implicito, nell'art. 1136, comma 7, c.c.
In proposito, la Riforma del 2013 ha espunto, quanto alla prima disposizione, la figura del presidente che, in mancanza di designazione del rappresentante in assemblea da parte dei comproprietari di un'unità immobiliare appartenente in proprietà indivisa a più persone, doveva provvedere “per sorteggio” - soluzione, quest'ultima, molto più veloce e pratica - laddove ora si prevede soltanto che tale designazione da parte degli interessati avvenga “a norma dell'art. 1106” c.c. (contemplando, in difetto, un eventuale intervento dell'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione).
La seconda disposizione è cambiata nel senso che, prima, la redazione del processo verbale - da trascriversi nel registro tenuto dall'amministratore (espressamente contemplato nel n. 7 dell'art. 1130 c.c.) -riguardava le “deliberazioni”, laddove, oggi, si riferisce espre...
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