L'amministratore di condominio, dal punto di vista esterno, è il rappresentante dei condomini (art. 1131 c.c.) mentre, dal punto di vista interno, è un mero esecutore atteso che, suo compito principale, è di eseguire le delibere assembleari e curare il rispetto del regolamento di condominio (art. 1130, comma 1, c.c.). Secondo la giurisprudenza corrente non rappresentando, il condominio, un ente, l'amministratore è legato ai condomini in forza di un contratto di mandato collettivo, anche se esistono pronunce (Cass. civ., sez. VI, 13 giugno 2013, n. 14930) secondo cui questo specifico rapporto di mandato non ha una fonte contrattuale, ma trova la sua regolamentazione iniziale nell'investitura dell'assemblea.
L'amministratore, secondo l'art. 1129 c.c., è obbligatorio nei condominii con più di otto partecipanti (quattro prima della riforma del 2012) e deve essere nominato, dall'assemblea condominiale, con i quorum qualificati di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c. (maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno la metà dei millesimi).
Il contratto, di norma, e concretamente, sorge con l'accettazione, da parte dell'assemblea, di un'offerta dell'amministratore.
Qualora il condominio conti più di otto partecipanti, e l'assemblea non raggiunga la maggioranza qualificata per...
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